Onorevoli Colleghi! - La globalizzazione dei mercati e lo sviluppo del commercio estero stanno creando confusione non soltanto sulla reale identità del marchio, ma, soprattutto, nei consumatori, un certo disorientamento relativamente alla formazione del prodotto.
      L'espansione del commercio pirata e della contraffazione impongono al legislatore di chiarire se un prodotto si possa identificare nel corso della sua filiera come prodotto nazionale finale. Si pone come una vera esigenza da parte di tutte le aziende di chiarire ai consumatori, oltre al luogo dove vengono acquistati i vari elementi utili alla produzione finale, anche come il prodotto si sia formato o meglio l'identificazione delle aziende che hanno partecipato al suo iter formativo attraverso la filiera di controllo.
      D'altra parte, parlare di tracciabilità di filiera significa esplicitare come l'identificazione debba essere documentata dalle aziende che hanno partecipato alla formazione di un prodotto. Tale identificazione è basata sulla verifica dei flussi e dei bilanci materiali del processo di formazione e di commercializzazione del prodotto.
      L'elaborazione di questo concetto essenziale porta quindi a pensare alla tracciabilità, in termini estesi, anche al di fuori dell'ambito strettamente produttivo ovvero a una filiera di controllo lunga, comprensiva della distribuzione e del consumo.
      Approfondendo il discorso si può dire che la tracciabilità per un'azienda significa:

          1) definire un linguaggio omogeneo: la conoscenza diventa un valore condivisibile

 

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in ambito aziendale ed extra aziendale;

          2) garantire con la tecnologia la qualità, la tipicità e l'origine del prodotto per diventare la memoria moderna della tradizione;

          3) permettere l'analisi strutturata di costi-ricavi per migliorare efficienza e redditività;

          4) rendere fruibile il patrimonio di dati raccolti per il miglioramento della qualità del prodotto o, eventualmente, per la ricerca mirata di un difetto nella produzione;

          5) essere di supporto nella valorizzazione dell'immagine aziendale e del territorio su cui opera;

          6) permettere all'azienda di accrescere il proprio potenziale commerciale mettendo a disposizione, via INTERNET, la storia di singoli lotti a clienti (importatori, enoteche, ristoranti, distributori, clienti finali);

          7) farsi garante, tramite opportuni controlli, della trasparenza nei confronti del consumatore;

          8) facilitare il confronto e lo studio tra prodotti di aziende diverse, prospettiva allettante specie per tecnici e per ricercatori;

          9) contribuire alla corretta gestione del reclamo;

          10) creare nuovo valore al prodotto e capacità di acquisire un premium price sul mercato.

      Dal punto di vista tecnico la tracciabilità di filiera si fonda sulla identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto, così da rendere più consapevole e meno anonima la relazione tra produttore e consumatore.
      L'identificazione delle aziende che potranno fregiarsi dei vantaggi della tracciabilità è basata sul monitoraggio dei flussi, dal produttore, dalla materia prima al consumatore finale.
      Da questa osservazione deriva che il soggetto protagonista della garanzia di filiera non è un'azienda, ma l'insieme delle aziende che contribuiscono alla realizzazione del prodotto. Oggi la garanzia dei prodotti è presentata al consumatore con il marchio dell'azienda che ha confezionato il prodotto finito: è evidente che si tratta di una garanzia parziale. Se chi presenta il prodotto al consumatore non conosce completamente la storia del prodotto, non può offrire una garanzia soddisfacente.
      La tracciabilità di filiera propone dunque il più completo coinvolgimento delle vere responsabilità e un modello di integrazione verticale tra le aziende della filiera.
      Naturalmente, nulla vieta che alla tracciabilità siano collegate specificità diverse del prodotto, come la dichiarazione DOC, ISO 9000 o GMO free (non modificati geneticamente).
      Si può anzi dire che la tracciabilità di filiera costituisce la più solida struttura documentale di supporto per ogni altra dichiarazione riguardante la qualità o la sicurezza dei prodotti. Si sarebbe tentati di dire che senza garanzia di tracciabilità, cioè senza la conoscenza chiara e completa dell'identità delle aziende che hanno contribuito alla formazione del prodotto, nessuna pretesa di qualità sia pienamente garantita e credibile.
      La seconda osservazione si riferisce al richiamo alle aziende che hanno contribuito alla formazione del prodotto. Ciò che è dunque essenziale ai fini della tracciabilità non è tanto l'origine geografica o il luogo della trasformazione o del confezionamento, quanto il nome delle aziende che hanno partecipato alla produzione e ne hanno pertanto la responsabilità. Dire che la produzione sia italiana o lombarda o di una certa zona più limitata oppure la dichiarazione che un prodotto sia stato importato dalla Francia vuole dire poco in termini di garanzia se non viene individuata l'azienda che ha partecipato alla formazione del prodotto. In sintesi si potrebbe

 

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dire che ciò che conta veramente è la «tracciabilità delle responsabilità».
      Si comprende bene quale sia, sul piano giuridico e gestionale, l'importanza di una tale conoscenza nei casi in cui si debbano ricercare la cause di una non conformità oppure nei casi in cui si debba isolare una filiera in situazioni di rischio per il consumatore.
      Un'azienda che è in grado di seguire i flussi materiali al suo interno e di identificare in ogni momento qualunque massa di materia prima, semilavorato o prodotto finito che si trovi nei confini della propria responsabilità, è un'azienda in grado di razionalizzare i processi, di isolare le cause di errore, di valutare i rendimenti di ogni fase e del processo nel suo insieme.
      Ai fini (articolo 1) di introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità della materia prima impiegata nei sistemi produttivi, per tutelare la sicurezza del consumatore e la trasparenza nelle singole fasi del processo produttivo, prevedendo mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle caratteristiche del prodotto che consuma, valorizzando la filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nella fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, si impone l'approvazione di una legge che istituisca un sistema obbligatorio di tracciabilità della filiera, intendendosi per tale l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi (articolo 2).
      All'articolo 3 della presente proposta di legge è previsto un sistema di controllo da parte di organismi riconosciuti dall'Unione europea, mentre l'articolo 4 impone agli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di tracciabilità di attenersi a princìpi etici, quali la tutela dei lavoratori, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente.
      Si prevede inoltre che il consumatore abbia una adeguata informazione, in modo da essere facilmente comprensibile il luogo di origine o di provenienza della materia prima e la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto (articolo 5).
      L'articolo 6 della presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di tracciabilità dei prodotti della filiera presso il Ministero delle attività produttive, mentre gli articoli seguenti (articoli 7, 8, 9 e 10) prevedono la promozione di campagne di informazione, una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, oltre a un sistema di sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme relative al sistema obbligatorio di tracciabilità previsto dalla legge.
      Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere un contributo che il legislatore offre non soltanto nell'interesse del consumatore, ma soprattutto di quelle imprese che operano e lavorano nel nostro Paese e che proprio attraverso questo iter di tracciabilità della filiera del sistema produttivo possono diventare più competitive a livello nazionale e internazionale.
 

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